Vittime del dovere
Si definiscono Vittime del Dovere ai sensi della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 art. 1 comma 563 – 564:
I soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466:
- Magistrati Ordinari;
- Militari dell’Arma dei Carabinieri;
- Personale della Polizia di Stato;
- Militari del Corpo della Guardia di Finanza;
- Appartenenti alle Forze Armate: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare;
- Personale del Corpo della Polizia Penitenziaria;
- Personale del Corpo Vigili del Fuoco;
- Personale del Corpo di Polizia municipale;
i quali, abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Sono considerati Vittime del Dovere Equiparate anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.