Si definiscono Vittime del Dovere ai sensi della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 art. 1 comma 563 – 564:

I soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466
Magistrati Ordinari
militari dell’Arma dei Carabinieri
personale della Polizia di Stato
militari del Corpo della Guardia di Finanza
gli appartenenti alle Forze Armate: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare
personale del Corpo della Polizia Penitenziaria
personale del Corpo Vigili del Fuoco
personale dei vari Corpi di Polizie municipali

i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite siano deceduti o abbiano riportato invalidità permanenti

  1. in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico,
  2. in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso.

e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono equiparati ai soggetti di cui sopra, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Ai sensi dell’art. 1 del DPR 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle Vittime del Dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) si intendono:

  1. per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente
  2. per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.