Causa di servizio Vittime Unite

Vittime del dovere

Vittime del dovere

Si definiscono Vittime del Dovere ai sensi della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 art. 1 comma 563 – 564:

I soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466:

  • Magistrati Ordinari;
  • Militari dell’Arma dei Carabinieri;
  • Personale della Polizia di Stato;
  • Militari del Corpo della Guardia di Finanza;
  • Appartenenti alle Forze Armate: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare;
  • Personale del Corpo della Polizia Penitenziaria;
  • Personale del Corpo Vigili del Fuoco;
  • Personale del Corpo di Polizia municipale;

i quali, abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Sono considerati Vittime del Dovere Equiparate anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.