Art.1897 Codice Ordinamento Militare Vittime Unite
Si definiscono Vittime del Dovere ai sensi della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 art. 1 comma 563 – 564:
I soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466:
i quali, abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
Sono considerati Vittime del Dovere Equiparate anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.